| Meccanismo dell'IVA PER CASSA |
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In dirittura di arrivo l’ultimo tassello per la sua piena operatività (che avverrà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) Interessati al beneficio saranno solo i contribuenti, esercenti attività d’impresa, arte e professione che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 200.000 euro. Il meccanismo dell’esigibilità differita cessa al momento del superamento del limite. Pertanto, il contribuente dovrà monitorare l’evoluzione del proprio volume d’affari e non potrà più emettere fatture a Iva ad esigibilità differita per le operazioni successive al superamento del limite. Il regime, però, non varia in relazione alle fatture già emesse, che saranno trattate ancora con il meccanismo dell’Iva ad esigibilità differita. Ecco in dettaglio gli obblighi che sono in capo al cedente e al prestatore, nonché al cessionario e al committente in caso di opzione di detto meccanismo: ......... - Il cedente/prestatore l’operazione dovrà esplicitamente indicare in fattura di avvalersi di questo meccanismo con la dicitura "Operazione con Iva ad esigibilità differita ex articolo 7 del DL 185/'08". Queste regole comportano delle conseguenze particolari e onerose sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente. |
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| Ultimo aggiornamento ( venerd́ 08 maggio 2009 ) |
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