Meccanismo dell’IVA PER CASSA

In dirittura di arrivo l’ultimo tassello per la sua piena operatività (che avverrà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

Interessati al beneficio saranno solo i contribuenti, esercenti attività d’impresa, arte e professione che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 200.000 euro. Il meccanismo dell’esigibilità differita cessa al momento del superamento del limite. Pertanto, il contribuente dovrà monitorare l’evoluzione del proprio volume d’affari e non potrà più emettere fatture a Iva ad esigibilità differita per le operazioni successive al superamento del limite. Il regime, però, non varia in relazione alle fatture già emesse, che saranno trattate ancora con il meccanismo dell’Iva ad esigibilità differita.

Ecco in dettaglio gli obblighi che sono in capo al cedente e al prestatore, nonché al cessionario e al committente in caso di opzione di detto meccanismo:

– Il cedente/prestatore l’operazione dovrà esplicitamente indicare in fattura di avvalersi di questo meccanismo con la dicitura “Operazione con Iva ad esigibilità differita ex articolo 7 del DL 185/’08“.
– Il meccanismo dell’Iva per cassa determina che l’imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto ovvero decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso del predetto termine, il cessionario/committente non sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
– L’Iva diventa detraibile per il committente/cessionario solo al momento del pagamento del corrispettivo dovuto.

Queste regole comportano delle conseguenze particolari e onerose sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente.
In particolare, in caso di pagamento parziale del corrispettivo, l’Iva diverrà esigibile solo in proporzione al pagamento effettuato. Pertanto, i contribuenti dovranno, in riferimento ai singoli pagamenti, riconciliare gli stessi con le relative fatture per versare ovvero detrarre la quota parte di Iva corrispondente alla percentuale pagata. Inoltre, nel caso in cui, trascorso un anno, una cessione o prestazione di servizio non risulti pagata l’Iva diviene integralmente esigibile e i cedenti/prestatori dovranno calcolare l’imposta a debito entro la liquidazione trimestrale o mensile successiva al verificarsi della specifica condizione.