Dal 1° ottobre 2014 le nuove regole per pagare gli F24

Tra le principali novità del D.L. 66/2014 vi è sicuramente la norma di cui all’art. 11 dello stesso decreto riguardante il modello F24 . Esso stabilisce che:

“ A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997, sono eseguiti:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”.

In  pratica dal 1° ottobre 2014 sono molte di più le ipotesi nelle quali è obbligatoria la presentazione telematica del modello F24. Oltre ai soggetti titolari di partita IVA, per i quali tale adempimento è già in vigore dal 1 gennaio 2007, la norma estende tale obbligo anche ai soggetti non titolari di partita IVA con la sola esclusione degli F24 con saldo a debito inferiore ad euro 1.000 senza utilizzo di crediti in compensazione.

Sono tre i possibili casi che dovranno valutare i contribuenti:

  1. la presentazione di modelli F24 con utilizzo di crediti in compensazione ma a saldo zero (comma 2 lettera a) dell’art. 11 del D.L. 66/2014);
  2. la presentazione di modelli F24 con utilizzo di crediti in compensazione ma a saldo a debito (comma 2 lettera b) dell’art. 11 del D.L. 66/2014);
  3. la presentazione di modelli F24 senza l’utilizzo di crediti in compensazione con saldo a debito superiore ad euro 1.000 (comma 2 lettera c) dell’art. 11 del D.L. 66/2014).

1. Tutti i modelli F24 a saldo finale “zero” per effetto delle compensazioni effettuate, di tutti i contribuenti dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ovvero:

  • F24 online o F24 web: a questi servizi possono aver accesso tutti i soggetti (titolari o non titolari di partita IVA) registrati presso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); per poterli utilizzare invece è necessario disporre di un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso la Posta. Con la modalità F24 web è possibile trasmettere i modelli F24 senza la necessità di avere alcun software specifico, mentre con la modalità F24 online è necessario utilizzare per la trasmissione l’apposito software;
  • F24 cumulativo: in alternativa ai servizi Entratel o Fisconline è possibile effettuare la presentazione dei modelli f24 a saldo zero per mezzo di un intermediario abilitato (dottori commercialisti, consulenti del lavoro , esperti contabili, CAF…) a sua volta abilitato al servizio Entratel per le trasmissioni dei modelli per conto dei clienti.

2. Tutti i modelli F24 con saldo finale a debito e con l’utilizzo in compensazione di crediti, di tutti i contribuenti dovranno essere presentati esclusivamente mediante:

  • i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo);
  • i servizi forniti dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa Agenzia, attraverso l’utilizzo del servizio di home/remote banking di banche o Poste.

3. Tutti i modelli F24, senza utilizzo di compensazioni, il cui saldo finale sia di importo superiore ad euro 1.000, di tutti i contribuenti, dovranno essere presentati esclusivamente mediante:

  • i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo);
  • i servizi forniti dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa Agenzia, attraverso l’utilizzo del servizio di home/remote banking di banche o Poste.

La circolare n. 27 del 19.09.2014 fornisce nuove precisazione in materia.

CASI IN CUI E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL MODELLO F24 CARTACEO

Le uniche situazioni in cui è ancora ammessa la presentazione del modello F24 “cartaceo” si hanno:

– nel caso di un contribuente privato con modello F24, senza alcuna compensazione, a debito per un importo inferiore a 1.000 euro.

– nei casi di F24 precompilati dall’ente impositore (ad esempio agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.

nei casi di versamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), ovvero versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.

nei casi di utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

CONTRIBUENTI IMPOSSIBILITATI A DETENERE UN CONTO CORRENTE

Con riferimento, infine, ai versamenti dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente si precisa che:

A) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel ex articolo 3, Comma 3, del decreto del presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello f24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;

B) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.